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Nullità del mutuo di scopo

Nullità del mutuo di scopo nel caso in cui non sia rispettata la destinazione delle somme mutuate

Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 15929 del 18 giugno 2018

Nella pronuncia in esame la Cassazione si occupa del cd. mutuo di scopo, il quale si caratterizza per essere preordinato alla realizzazione di una determinata finalità.

In particolare, la sua funzione consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a una particolare utilizzazione, che si ritiene vincolta.

La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la destinazione delle somme mutuate per il raggiungimento di un determinato scopo entra nella struttura del negozio caratterizzandone il profilo causale, il quale viene così ampliato rispetto alla sua normale consistenza.

Da tali considerazioni la Suprema Corte fa discendere che “in tutti i casi in cui sia dedotta l’esistenza di un mutuo di scopo è sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata incida sulla causa del contratto, finendo per coinvolgere direttamente anche l’interesse dell’istituto finanziatore, mentre non è indispensabile che questo interesse sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche con la previsione di un tasso di interesse agevolato”.

Pertanto, la Corte ha ritenuto che la nullità del mutuo di scopo per mancanza di causa sussista solo se la destinazione delle somme mutuate non viene rispettata, mentre risulta irrilevante che sia attuata prima o dopo l’erogazione del finanziamento.

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