I buoni fruttiferi postali ed i libretti di risparmio rappresentano i più tradizionali prodotti del risparmio postale.
In un paese di risparmiatori come l’Italia, essi hanno riscosso un notevole successo, specialmente qualche decennio fa, quando i rendimenti erano elevati e l’economia era in crescita.
I prodotti in questione sono considerati strumenti di investimento a basso rischio, i quali sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato italiano e, infine, collocati sul mercato in esclusiva da Poste Italiane S.p.A.
I buoni fruttiferi postali (o B.F.P. in sigla) garantiscono a fronte dell’investimento iniziale la restituzione del capitale investito, oltre agli interessi maturati alla loro scadenza.
I libretti di risparmio postale, invece, hanno lo scopo di raccogliere i risparmi del cliente in modo tale da fargli acquisire il valore degli interessi. Tuttavia i rendimenti sono differenti rispetto a quelli dei B.F.P. Inoltre, i libretti postali non sono vincolati ad un periodo di tempo predeterminato e nel corso del rapporto è possibile effettuare operazioni di prelievo e versamento di denaro.
Entrambi hanno spesso dato adito a problematiche di vario genere quando il cliente ha chiesto il rimborso concordato.
Talvolta, infatti, Poste Italiane si è rifiutata di procedere al rimborso, oppure non ha riconosciuto al sottoscrittore i tassi di rendimento nella misura prevista.
Le questioni più diffuse attengono alla modifica dei rendimenti nel corso del rapporto, oppure al rimborso dei singoli cointestatari di B.F.P. o di libretti di risparmio in seguito al decesso di uno dei contitolari, nonché all’asserita prescrizione del diritto al rimborso rilevata dall’intermediario.
In questa sede comincerò a esaminare brevemente il mancato rimborso integrale dei buoni postali fruttiferi della serie Q, riservandomi nei prossimi post di affrontare le ulteriori questioni relative ai B.F.P. e ai libretti di risparmio postale.
In merito ai buoni fruttiferi postali, la maggior parte del contenzioso attiene a quelli di durata trentennale emessi negli anni ’80, i quali hanno una scadenza che cade proprio in questi anni.
Le problematiche che è possibile riscontrare sono essenzialmente due. La prima riguarda i B.F.P. della serie “P/O” sottoscritti in data antecedente al giugno del 1986, che prevedevano alla data della loro sottoscrizione un tasso di interesse prestabilito, poi ridotto unilateralmente in forza di un decreto ministeriale del Tesoro del 13.06.1986, denominato “Modificazione dei saggi d’interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio”.
La riduzione dei rendimenti era stata significativa, atteso che i tassi stabiliti alla stipula sono stati pressoché dimezzati rispetto alle condizioni originariamente previste.
Per effetto di ciò, i risparmiatori che hanno recentemente riscosso i buoni fruttiferi della serie P/O si sono visti riconoscere da Poste Italiane rimborsi significativamente inferiori rispetto a quelli indicati sul titolo.
Malgrado ciò, la giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cass. S.U. n. 3963/2019; Cass. S.U. n. 13979/2007) ha chiarito che detta modifica unilaterale deve reputarsi pienamente legittima, essenzialmente in forza dei seguenti motivi:
1) all’epoca della sottoscrizione non erano vigenti le normative in tema di obblighi di informativa e di trasparenza a carico dell’intermediario, nonché in ordine all’obbligo di comunicare al cliente le variazioni contrattuali per lui peggiorative e la facoltà di recedere entro due mesi dal ricevimento di tale comunicazione (l’attuale art. 118 T.U.B. è stato introdotto nel 1993). Al contrario, l’allora vigente art. 173 del cd. codice postale prevedeva la possibilità per il Ministero del Tesoro di modificare in peius e con effetto retroattivo il saggio degli interessi dei buoni già emessi;
2) la giurisprudenza di legittimità ha precisato che i buoni postali fruttiferi non possono reputarsi titoli di credito ai sensi degli artt. 1992 c.c. e ss., trattandosi invece di documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. (cfr. Cass. n. 19002/2017; Cass. S.U. n. 13979/2007; Cass. n. 27809/2005).
I titoli di credito, infatti, sono caratterizzati dai requisiti della letteralità, autonomia ed astrattezza, per cui le loro condizioni di rimborso devono essere inderogabilmente contenute nel testo del titolo, mentre i documenti di legittimazione sono indicati dall’art. 2002 c.c. come quei “documenti che servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione”.
Pertanto, affermare che i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione rende possibile consentire la modifica unilaterale delle condizioni riportate nel testo dei B.F.P., con la conseguenza che Poste Italiane può legittimamente rifiutarsi di rimborsare i buoni postali della serie P/O nella misura riportata sul titolo sottoscritto in data antecedente al D.M. 13.06.1986, dovendosi invece applicare i rendimenti di entità inferiore successivamente previsti dallo stesso decreto.
Un discorso a parte è quello che riguarda la nuova serie di buoni fruttiferi postali “Q”, emessi nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore del D.M. 13.06.1986.
Il problema si è posto in quanto Poste Italiane aveva continuato a utilizzare i vecchi moduli dei B.F.P. della serie “P” per i buoni di nuova emissione (denominata Q), ignorando la sopravvenuta riduzione dei rendimenti disposta dal decreto.
Probabilmente è stato per ragioni di mera economia che si è voluto utilizzare tutti i moduli residui della precedente serie, creando tuttavia rilevanti problemi interpretativi in ordine alle condizioni di rimborso.
In particolare, sui vecchi moduli che riportavano ancora la descrizione delle più vantaggiose condizioni della precedente serie “P”, erano stati apposti i timbri della nuova serie “Q” al fine di evitare equivoci in ordine all’appartenenza del titolo.
Nella parte retrostante dei buoni fruttiferi in questione, infatti, veniva apposto un timbro che recava l’indicazione della serie Q, accompagnata dai tassi di interesse applicabili per i primi 20 anni di vita del buono, ma non veniva disposto alcunché circa l’entità degli interessi da applicare negli ultimi dieci anni del titolo (il buono della serie Q aveva scadenza trentennale).
Dunque, per Poste Italiane, l’assenza di diverse indicazioni implica l’automatica applicazione dei tassi indicati nel D.M. 13 giugno 1986, anche per quanto riguarda gli ultimi dieci anni.
Al contrario, per i risparmiatori l’omessa indicazione dei tassi relativi agli ultimi dieci anni comporta l’adozione dei tassi di rendimento riportati sul testo dei titoli appartenenti alla precedente serie P, che hanno un importo considerevolmente maggiore.
La giurisprudenza ha aderito alla tesi dei risparmiatori in forza del principio del ragionevole affidamento del cliente su quanto riportato sul titolo.
Inoltre, il citato D.M. non sembra applicabile al caso di specie, trovando deroga nel testo dei titoli.
In materia si sono registrate numerose pronunce dell’Autorità Giudiziaria e dell’Arbitro Bancario e Finanziario, che hanno sostanzialmente costretto Poste Italiane a rimborsare i buoni della serie Q secondo i tassi di riferimento del precedente corso P per quanto riguarda gli interessi applicabili al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.
Il timbro dei buoni a scadenza trentennale della serie Q, apposto sui moduli della precedente serie P, indica i tassi di rendimento dei primi 20 anni ma niente è previsto per gli ultimi 10 anni. Per la giurisprudenza ormai consolidata, in relazione agli ultimi 10 anni, si devono applicare le condizioni più favorevoli al risparmiatore riportate sul buono per la precedente serie P, la quale prevedeva dei rendimenti raddoppiati rispetto alla serie successiva Q.
Si legge, in particolare, in una delle tantissime decisioni dell’Arbitro Bancario e Finanziario: “[…] l’intermediario, nonostante l’intervenuto decreto ministeriale, non sembra aver diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli (mancando in ciascuno dei buoni considerati la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l’affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno” (v. ABF Napoli n. 246/2019; in senso conforme ex multis Cass. Civ. S.U. n. 13979/2007; Cass. Civ. n. 6430/2016; Tribunale di Catania n. 6430/2016; Collegio Coordinamento ABF n. 5674/2013; ABF Torino n. 2571/2018; ABF Torino n. 4868/2017; ABF Bologna n. 3621/2018; ABF Roma n. 8791/2017; ABF n. 5998/2016).
In conclusione, il risparmiatore in possesso di buoni della serie Q, successivi all’entrata in vigore del D.M. 13.06.1986, avrà diritto ad ottenere il rimborso degli stessi in base ai più elevati rendimenti della serie P, per quanto interessa gli ultimi dieci anni di vita del titolo.
Per conseguire il rimborso dovuto, vi sono essenzialmente tre strade:
1) presentare ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario, previa lettera di reclamo a Poste Italiane (la quale avrà a disposizione 30 giorni di tempo per rispondere);
2) agire mediante ricorso per decreto ingiuntivo presso l’autorità giudiziaria competente;
3) agire attraverso procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.