Con due sentenze gemelle, le nn. 41213/19 e 41217/19, il Giudice di Pace di Napoli ha condannato il gestore telefonico alla restituzione delle somme sottratte per servizi telefonici a pagamento, senza alcuna previa autorizzazione.
In particolare il giudice ha rilevato che “ai sensi dell’art. 65 del codice del consumo, rubricato ‘pagamenti supplementari’, prima della stipula del contratto che vincola il consumatore va chiesto il consenso espresso per qualsiasi pagamento supplementare, mentre nel caso di specie tale adempimento non è stato effettuato da parte del gestore”. Questo semplice richiamo alla norma apre la strada alla riformulazione di molta modulistica contrattuale delle compagnie telefoniche e, soprattutto, alla tutela dei consumatori che si sono visti indebitamente addebitare tanti piccoli o grandi importi per servizi telefonici oscuri e spesso neanche conosciuti in cui gli utenti si possono imbattere