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Coronavirus e quarantena. Si può uscire di casa?

In seguito al Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il Governo ha emanato una serie di decreti tesi a precisare i limiti introdotti con riferimento alla libertà di circolazione e all’esercizio delle attività produttive.

Assume particolare rilevanza, tra gli ultimi, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 con cui sono state estese a tutto il territorio nazionale le restrizioni alla circolazione delle persone fisiche previste per la Lombardia, portando così al massimo il raggio d’azione della cd. zona rossa.

Solo due giorni dopo, il Governo ha decretato la totale sospensione delle “attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità”.

Pertanto, a partire dall’11 marzo 2020 devono restare chiuse tutte le attività commerciali, ad eccezione di chi vende generi alimentari, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e parafarmacie, che tuttavia hanno l’obbligo di assicurare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone presenti.

Restano in ogni caso garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari ed assicurativi, nonché le attività del settore agricolo.

Ma la domanda che ciascuno di noi si sta ponendo in questo momento è: come posso uscire di casa per fare una passeggiata, dello sport o semplicemente portare fuori il cane e la spazzatura?

Il decreto, che è stato emanato con finalità di contenimento del contagio, consente di uscire soltanto per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.

Le esigenze lavorative devono essere dimostrate con una autocertificazione, il cui modello è scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno, ovvero mediante l’attestazione rilasciata dal datore di lavoro.

Allo stesso modo deve essere sottoscritta l’autocertificazione in caso di uscita di casa per situazioni di necessità. Rientrano in questa categoria anche tutte le comprovate esigenze non rinviabili, come fare la spesa, dare assistenza a familiari malati, provvedere alle necessità quotidiane degli animali domestici, nonché le attività sportive e motorie all’aperto.

Tali attività sono consentite purché svolte da soli, nelle strette pertinenze di casa e sempre nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro.

È dunque esclusa la possibilità di far visita a parenti e amici per cena, in quanto non si tratta di uno spostamento necessario ed indifferibile. Così come devono ritenersi escluse tutte le attività sportive che creano assembramento e che non consentono il rispetto della distanza prevista.

Bisogna a questo punto evidenziare che il rispetto delle suddette norme risulta necessario non solo per ridurre la diffusione del virus, ma anche perché la violazione delle stesse si sostanzia in comportamenti che sono gravemente sanzionati dal codice penale.

In primo luogo, infatti, si potrebbe configurare il reato contravvenzionale di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, il quale è punito dall’art. 650 c.p. con l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a € 206,00.

Inoltre, potrebbe profilarsi il cd. delitto colposo contro la salute, sanzionato dall’art. 452 c.p. con la pena detentiva della reclusione da 1 a 12 anni, se il soggetto si trova in stato di quarantena o viene trovato positivo al virus.

Più complessa appare la possibilità di configurare il reato di falso ideologico per le autocertificazioni mendaci.

Com’è noto, sebbene l’autocertificazione si un atto privato, se rilasciata a un pubblico ufficiale, come le forze dell’ordine che effettuano il controllo delle norme che regolano la cd. zona rossa, funziona come un atto pubblico, per cui deve essere veritiera, altrimenti si profila il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, che l’art. 483 c.p. punisce con la reclusione fino a 2 anni.

Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la natura pubblica dell’autocertificazione vale solo nei casi in cui una specifica norma di legge attribuisca all’atto stesso la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale (cfr. Cass., S.U., n. 28/1999; Cass. n. 17363/2003; Cass. n. 5365/2008; Cass. n. 4970/2012; Cass. n. 23587/2013; Cass. n. 18279/2014; Cass. n. 39215/15).

In altre parole, secondo la Cassazione è necessario che la legge chiaramente richieda che le suddette autodichiarazioni siano annoverate tra gli atti pubblici, cosa che non sembra aver fatto nessuna delle norme introdotte nell’ordinamento per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.

Anzi, come si desume dal modulo messo a disposizione dal Ministero dell’Interno, sul documento deve essere apposta anche la firma dell’agente che ha effettuato il controllo.

Ciò induce a ritenere che l’atto abbia il valore di una dichiarazione resa davanti alle forze dell’ordine, la quale va semplicemente verbalizzata dagli agenti, assumendo il valore di un atto pubblico redatto dalle forze dell’ordine svolgenti la funzione di pubblico ufficiale e non un’autodichiarazione del privato cittadino.

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