Al fine di sostenere le famiglie e le imprese messe in difficoltà dalla diffusione del corona virus, il Governo ha introdotto nei cd. “decreti cura Italia” numerose regole, tra cui quelle che attribuiscono ai lavoratori dipendenti ed autonomi la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo stipulato per l’acquisto della prima casa.
In particolare, gli artt. 26 del D.L. n. 9/2020 e 54 del D.L. n. 18/2020 hanno ampliato la possibilità di accedere al fondo di solidarietà, cd. “Fondo Gasparrini”, includendo nuove categorie di soggetti beneficiari rispetto a quelli previsti dall’originaria disciplina contenuta nell’art. 2, commi 475-480, della legge n. 244/2007 (già soggetta a numerose modifiche ed integrazioni) e nel D.M. di attuazione n. 37/2013.
Così come fin da principio disposto dalla legge, è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, qualora si verifichino situazioni di temporanea difficoltà, tali da incidere negativamente sulla capacità reddituale. Inoltre, per accedere alla sospensione è necessario che non sussista un ritardo nei pagamenti di oltre 90 giorni, che non sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine e che non sia stata avviata un’azione esecutiva.
Il muto, infine, non deve godere di agevolazioni pubbliche, né deve essere stato garantito da un’assicurazione contro i rischi di cessazione del rapporto di lavoro, morte o handicap.
L’originaria disciplina consentiva e consente tutt’ora l’ammissione al beneficio nei seguenti casi:
• cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato;
• cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
• morte o riconoscimento di grave handicap, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
Con un primo intervento, il Governo ha emesso il D.L. n. 9/2020, tramite il quale ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari, includendo:
• i lavoratori che hanno subito la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (con l’applicazione della Cassa Integrazione o di altri ammortizzatori sociali).
Per questa categoria di lavoratori la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa con una durata massima complessiva non superiore a:
1) 6 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di tempo compreso tra i 30 e i 150 giorni lavorativi consecutivi;
2) 12 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra i 151 e i 302 giorni lavorativi consecutivi;
3) 18 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di tempo superiore ai 302 giorni lavorativi consecutivi.
Da ultimo, con il D.L. n. 18/2020 il Governo ha esteso il beneficio a un’ulteriore categoria di lavoratori, fin qui rimasta inspiegabilmente esclusa:
• i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, i quali devono tuttavia farne richiesta entro 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Inoltre, è necessario che gli stessi abbiano registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 – ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e quella del 21 febbraio – una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre del 2019, in ragione della chiusura o riduzione della propria attività, derivante delle disposizioni adottate per far fronte all’emergenza da corona virus.
Una volta indicati i soggetti che hanno diritto al beneficio e le condizioni necessarie per la sua applicazione, passo ora a descrivere la procedura da seguire per ottenere la sospensione.
Il richiedente deve:
1) scaricare il modulo ufficiale per la richiesta della sospensione presente sul sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.dt.mef.gov.it);
2) compilare il modulo in ogni sua parte (si trova in formato editabile, per cui può essere compilato direttamente al P.C.), specificando il tipo di attività lavorativa svolta e l’evento intervenuto che ha portato alla richiesta di sospensione;
3) stampare il modulo e apporvi la firma in ogni parte in cui è richiesta;
4) passare allo scanner il modulo firmato e inviarlo alla banca presso la quale è stato acceso il mutuo a mezzo e-mail, da trasmettere sull’indirizzo di posta elettronica messo a disposizione per questo scopo dall’istituto di credito (di solito l’indirizzo è indicato nel sito web della banca e lo si trova accedendo dal menu principale alla sezione “mutui”), unitamente a una copia elettronica di un documento identificativo (carta d’identità, passaporto, ecc. e, per chi ce l’ha ancora, la patente di guida rilasciata dalla Prefettura) in corso di validità.
Inoltre, in caso di sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, è necessario inviare anche uno dei seguenti documenti:
– il provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
– la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
– la dichiarazione del datore di lavoro resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesta la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero dei giorni lavorativi consecutivi di sospensione.
In caso di riduzione del fatturato a causa del corona virus per i lavoratori autonomi, o i liberi professionisti, è necessario inviare altresì:
– l’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante un calo del fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019, dovuto alla chiusura o restrizione dell’attività conseguente all’emergenza da coronavirus. (l’autocertificazione è già presente nel modulo).
In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con attualità dello stato di disoccupazione, è necessario trasmettere:
– la lettera di licenziamento, ovvero la documentazione attestante le “dimissioni da lavoro per giusta causa”.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con attualità dello stato di disoccupazione, bisogna allegare anche:
– il contratto di lavoro e le comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto.
Infine, per il caso in cui siano insorte condizioni di non autosufficienza o handicap, si deve trasmettere:
– la certificazione amministrativa o giudiziaria, che qualifica il mutuatario portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ovvero invalido civile dall’80% al 100%.
La sospensione potrà essere applicata solo a seguito dell’accoglimento della richiesta di accesso al fondo da parte della CONSAP S.p.A. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, che gestisce servizi su concessione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui è una società cd. “in house”). Una volta ricevuta la comunicazione di esito positivo, l’istituto di credito invierà tramite e-mail una comunicazione al richiedente nella quale sarà indicata la data di decorrenza della sospensione.
A questo punto non resta che rispondere all’ulteriore – e forse più importante di tutte – domanda: “Quali sono i benefici della sospensione?”
Ebbene, la durata del contratto di mutuo e delle relative garanzie è prorogata per un periodo di tempo uguale alla durata della sospensione. Quest’ultima può essere concessa anche per due volte, ma entro il limite massimo di durata di 18 mesi, il tutto – ovviamente – fino a esaurimento della capacità finanziaria del fondo.
Durante il periodo di sospensione il cliente finanziato non è tenuto a pagare le rate del mutuo. Rientrano nella sospensione anche le rate scadute prima dell’ammissione al beneficio, purché il ritardo nei pagamenti non superiori i 90 giorni (del resto, ritardi superiori non consentirebbero l’accesso al beneficio). Inoltre, dallo stop sul pagamento delle rate già scadute non maturano interessi di mora.
Una volta concluso il periodo di sospensione, si riprende il normale pagamento delle rate in base al piano di ammortamento iniziale. Nei mesi di sospensione il fondo rimborsa alla banca finanziatrice solo la parte degli interessi calcolati sulla base dei tassi di riferimento (Irs o Euribor), ma non quella dovuta allo spread applicato, che sarà pagata dal mutuatario.
Inoltre, ritengo importante evidenziare che per effetto dell’art. 54, comma 2, del D.L. n. 18/2020, nel caso in cui il mutuo sia stato concesso da intermediari bancari o finanziari, il fondo provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% di quelli maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Ciò vuol dire che il restante 50% degli interessi resterà a carico del cliente.
Si tratta di un aspetto particolarmente rilevate, soprattutto per chi ha appena ottenuto il mutuo, in quanto i piani di ammortamento (soprattutto quelli cd. alla francese, che sono tra i più diffusi in questo momento) prevedono che l’importo della rata da corrispondere nei primi anni sia composto per lo più da interessi.
Ciò detto, concludo osservando che la legge ha premura di evitare l’aumento dei costi, precisando che la sospensione non può comportare:
– l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
– la modifica dei tassi/spread applicati alla posizione di mutuo;
– la richiesta di garanzie aggiuntive.
Infine, il suddetto art. 54 del D.L. n. 18/2020 ha eliminato la necessità (per la verità piuttosto odiata) di presentare il cd. modello ISEE. Tuttavia, la formulazione della norma sembrerebbe considerare questa disposizione eccezionale e limitata al periodo di tempo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto.