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Cosa si può fare dal 4 maggio 2020?

Con l’emanazione del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 sono state introdotte le regole che disciplineranno la cd. FASE 2, che avrà luogo a partire da lunedì 4 maggio 2020.

Come sempre accade quando appare una nuova regola nell’ordinamento, cominciano a fioccare dubbi interpretativi, incertezze e critiche di varia natura.

Trascurando in questa sede le aspettative frustrate, che hanno generato la maggior parte del critiche politiche ed economiche al provvedimento, ritengo invece opportuno fornire qualche breve indicazione che possa fare un po’ da guida lungo la nuova linea di demarcazione tra ciò che è vietato e ciò che è consentito.

E allora, cos’è che possiamo fare dal 4 maggio?

Andando per gradi è necessario innanzitutto chiarire il concetto di “congiunti”. Invero, il termine compare soltanto un’altra volta nel nostro ordinamento, all’art. 307 del codice penale. Il terzo comma di questa norma esclude la punibilità del reato di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, quando chi lo commette è un “prossimo congiunto”, precisando al comma successivo che in questa categoria rientrano “gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”.

Chiunque abbia studiato i fondamenti del diritto italiano si ricorderà che sussiste il divieto di interpretare in modo analogico la legge penale.

Questo divieto, tuttavia, non sembra impedirci di far ricorso all’art. 307 c.p. per chiarire il contenuto dell’espressione utilizzata nel decreto, in quanto opera con riferimento alle norme incriminatrici, con la conseguenza che non è vietato utilizzare la categoria dei prossimi congiunti prevista dalla norma penale in contesti diversi, come quello che ci occupa.

Ma ciò non basta a chiarire ogni dubbio. Salta infatti agli occhi l’assenza dall’elenco di cugini, amici, fidanzati e di tutte quelle persone che hanno con noi un rapporto stabile, ma non giuridicamente rilevante.

Devono ritenersi escluse?

Secondo parte della dottrina non è così, poiché sarebbe possibile far ricorso al principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 46351/2014, in cui la Suprema Corte ha ritenuto risarcibile anche il danno morale subito da chi ha un solido e duraturo legame affettivo, a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità, purché sussista uno “stabile legame” connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti.

A sgombrare il campo da ogni equivoco (o quasi) è intervenuta la nota di Palazzo Chigi del 27 aprile, in cui è stato precisato che sono da ritenersi congiunti i parenti, gli affini, i coniugi, i conviventi, i fidanzati e gli altri “affetti stabili”, volendo alludere con questa espressione posta alla fine dell’elenco a tutti quei rapporti personali – diversi dall’amicizia – in cui sussiste tra due persone un legame saldo e duraturo, in cui c’è una importante comunanza nella vita e negli affetti.

Esaurita questa necessaria ricostruzione teorica, passo ora a indicare, caso per caso, cosa è possibile fare e cosa no, evidenziando tuttavia che a livello regionale, o addirittura comunale, potrebbero essere state introdotte regole diverse e più restrittive.

Ecco allora la lista delle domande a cui ho cercato di dare risposta:

Posso vedere la mia fidanzata o il mio fidanzato?

Sì, all’esito del breve percorso interpretativo della norma, culminato con la nota del 27 aprile 2020, è possibile affermare che fidanzati, partner e conviventi rientrano tra i “congiunti” che è possibile incontrare nella FASE 2.

Posso vedere i miei parenti?

Sì, i parenti e gli affini fino al 3° grado rientrano nel concetto di congiunti. Maggiori dubbi sorgono con i cugini (che sono parenti di 4° grado). In ogni caso, resta fermo l’obbligo di utilizzare la mascherina e il divieto di creare assembramenti, per cui devono ritenersi ancora sospese le riunioni di famiglia.

Posso vedere i miei amici?

No, non è permesso.

Si potrebbero muovere ancora critiche facendo leva sul concetto di affetto stabile, ma l’interpretazione logica della frase contenuta nella nota del 27 aprile spinge nel senso di ritenere esclusi i rapporti di amicizia.

Quando esco di casa devo compilare l’autocertificazione?

Sì, bisogna ancora portare con sé l’autocertificazione per gli spostamenti, ma il modello è diverso da quello usato finora. Il nuovo modulo può essere scaricato sul sito del Viminale all’indirizzo www.interno.gov.it.

È obbligatorio l’uso della mascherina?

Assolutamente sì. la mascherina è obbligatoria nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, ma anche nei luoghi aperti in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i soggetti che interagiscono con questi.

Posso tornare nella mia regione di residenza?

No, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui si trovano, salvo che per comprovate e urgenti esigenze lavorative o di salute.

Tuttavia è sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Posso andare nella mia seconda casa?

No, vige ancora il divieto di raggiungere la seconda abitazione, anche se la seconda casa si trova all’interno della stessa regione.

Posso andare a correre?

Sì, si può correre per tutto il tempo che si desidera e per quanti chilometri si vuole, ma esclusivamente da soli e mantenendo una distanza interpersonale di almeno due metri.

In Campania la possibilità di fare jogging è stata vietata con l’ordinanza n. 41 del 1° maggio 2020. Tuttavia il giorno 2 maggio il Presidente della Regione ha annunciato un ripensamento e al più presto emanerà una nuova ordinanza che consentirà dal 4 maggio 2020 di fare jogging e corsa veloce dalle ore 6:00 alle ore 8:30 del mattino.

Posso usare la bici?

Sì, si può usare la bici per andare a lavoro o come attività sportiva, ma in questo caso è sempre necessario mantenere la distanza interpersonale.

Posso andare al parco?

Sì, riaprono parchi e ville, ma si deve rispettare la distanza interpersonale e il divieto di assembramenti. Il sindaco di ciascun comune può intervenire chiudendo le aree, se queste condizioni non sono rispettate.

Sono tuttavia chiuse le aree giochi per bambini in cui, per ovvie ragioni, non è possibile rispettare il distanziamento sociale.

Concludo sottolineando che nella cd. FASE 2 restano chiuse le palestre, i centri sportivi, le piscine, i centri natatori, i centri benessere, i centri termali (fatta eccezione per le erogazioni di prestazioni sanitarie e assistenziali ritenute essenziali), i centri culturali, i centri sociali, i centri ricreativi.

Sono ancora sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati. Dal 4 maggio sono consentite unicamente le sedute di allenamento a porte chiuse e nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale, per gli atleti di discipline sportive individuali.

Sono invece aperti i luoghi di culto, purché vengano fatti rispettare il divieto di assembramento e le distanze sociali. Tuttavia non è ancora possibile celebrare i riti civili e religiosi, con eccezione dei funerali, che potranno essere svolti alla presenza dei congiunti, in numero non superiore a 15, ma preferibilmente all’aperto e sempre con l’obbligo di indossare le mascherine.

Restano consentite attività come la ristorazione con consegna a domicilio, purché nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, e quella con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare, anche all’esterno dei ristoranti, le norme sulla distanza interpersonale e il divieto di assembramento.

Infine, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sono ancora garantiti i servizi bancari, finanziari ed assicurativi.

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