Il reddito di cittadinanza viene concesso ai soggetti che risultano in possesso dei requisiti personali e reddituali elencati all’art. 2 del decreto legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019.
Il comma 11 del successivo art. 3 dispone, per quanto riguarda i limiti patrimoniali, che “è fatto obbligo al beneficiario di comunicare all’ente erogatore, nel termine di 15 giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c)”, ovverosia:
a) un ISEE inferiore a € 9.360,00;
b) un patrimonio immobiliare, esclusa la casa di abitazione, in Italia e all’estero non superiore a € 30.000,00;
c) un patrimonio mobiliare non superiore a € 6.000,00 (accresciuto di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a € 10.000,00, incrementato di altri € 1.000,00 per ogni figlio dopo il secondo). Massimali che sono incrementati di altri € 5.000,00 per ogni componente disabile e di € 7.500,00 per ogni componente disabile grave o non autosufficiente;
d) nessun componente del nucleo deve essere intestatario a qualsiasi titolo o avere la disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 c.c. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 c.c., immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;
e) nessun componente deve essere intestatario, a qualunque titolo, o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 171/2005.
La variazione del patrimonio mobiliare, ovverosia se si superano € 6.000,00, con i vari aumenti previsti (cfr. lett. c), quando comporta la perdita dei requisiti per l’ammissione al beneficio, deve essere comunicata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata, a meno che risulti già compresa nella dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.).
Ma la perdita dei requisiti patrimoniali si può verificare anche quando si acquisiscono somme o valori superiori agli importi indicati dopo una donazione, una successione o a seguito di vincite.
In questo caso la variazione deve essere comunicata entro 15 giorni da quando le somme sono state acquisite.
L’art. 7 del D.L. n. 4/2019 definisce le sanzioni da irrogare in caso di violazioni.
In particolare, a meno che il fatto costituisca un più grave reato, chi – al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza – rende, oppure utilizza dichiarazioni o documenti che attestano cose non vere, oppure omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.
Chi non comunica le variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, o altre informazioni dovute e che possono rilevare ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, nel termine di 15 giorni, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.
Chi viene condannato in via definitiva per i suddetti reati perde il reddito di cittadinanza e deve restituire quanto indebitamente percepito. Inoltre, per poter presentare una nuova domanda di reddito di cittadinanza è necessario attendere che decorra il termine di 10 anni dalla condanna.
Nei casi diversi da quelli appena visti, la domanda può essere effettuata dal richiedente o da un altro componente del nucleo familiare solo dopo che sia decorso il termine di 18 mesi dalla data del provvedimento che ha disposto la revoca o la decadenza.
Se poi del nucleo fanno parte minori o soggetti disabili, allora la domanda può essere inoltrata nel più breve termine di 6 mesi.
Ove sussista una condanna definitiva, se l’amministrazione ha accertato la falsità delle dichiarazioni e delle informazioni rese, o se non è stata effettuata la comunicazione della variazione del reddito, del patrimonio o della composizione familiare, la misura viene revocata e il beneficiario deve restituire quanto indebitamente percepito.
Pertanto, se si commette un reato perché non si comunicano le variazioni richieste e si viene condannati in via definitiva, allora occorrono 10 anni prima di poter presentare una nuova domanda.
Al di fuori di questa ipotesi, si devono attendere 18 o 6 mesi dal provvedimento di revoca o di decadenza della misura, prima di poter chiedere nuovamente il reddito di cittadinanza.