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Registro INI-PEC

La Cassazione corregge l’ errore materiale

Registro INI-PEC

Con ordinanza n. 29749/2019 pubblicata in data 15 novembre 2019 a seguito di procedimento per correzione di errore materiale, la Corte di Cassazione ha emendato l’ordinanza n. 24160/2019, che aveva affermato (con un obiter dictum) la inidoneità dell’Indice Nazionale degli Indirizzi di posta certificata INI-PEC, ritenendolo non attendibile, dal quale estrarre gli indirizzi PEC per le notifiche in proprio da parte degli avvocati.

L’ordinanza n. 24160/2019 era stata oggetto di una nota inviata dal Consiglio Nazionale Forense al Primo Presidente della Corte di Cassazione in data 9 ottobre, con la quale si sottolineava la erroneità della decisione, in contrasto con la normativa vigente, nonché la sua potenziale pericolosità, ove altri giudici, anche di merito, dovessero far proprio il principio espresso.

Con l’ordinanza n. 29749/2019 la Corte di Cassazione preannuncia che anche per la sentenza n. 3709/2019, che per prima aveva affermato l’inadeguatezza dell’elenco INI-PEC, è in corso il procedimento di correzione di errore materiale.

È dunque salvo il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23620/2018, in merito alla validità delle notifiche effettuate all’indirizzo di posta certificata tratto da INI-PEC e da REGINDE, in quanto pubblici elenchi ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. n. 82/2005.

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