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Prescrizione presuntiva

Non si applica quando c’è il patrocinio a spese dello Stato

Con l’ordinanza n. 29543/2019 del 14 novembre 2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’applicazione della prescrizione presuntiva alla liquidazione dei compensi dell’avvocato nel caso in cui il suo assistito sia stato ammesso al gratuito patrocinio.

In particolare, la Corte ha affermato che “in caso di crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva”.

La vicenda sottoposta all’esame della Cassazione trae origine dal rigetto della domanda di liquidazione dei compensi di un avvocato, che aveva difeso un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato innanzi al Tribunale.

Avverso il provvedimento di rigetto è stata proposta opposizione, ma il provvedimento impugnato è stato confermato dal Tribunale, il quale ha rilevato d’ufficio la prescrizione presuntiva del credito azionato.

Il legale ha quindi proposto ricorso per Cassazione deducendo la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2938 e 2956 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c., dell’art. 82 del D.P.R. n. 115/2002 e, comunque, la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 112 c.p.c.

L’erroneità della decisione è stata argomentata evidenziando che la prescrizione presuntiva costituisce un’eccezione in senso stretto, rilevabile solo dalla parte convenuta e che la ratio delle prescrizioni presuntive risiede nel fatto che in alcuni rapporti quotidiani il pagamento avviene nell’immediato e non si estende alle obbligazioni dello Stato.

Queste ultime, anche se non risultano da contratto scritto, sono assoggettate a determinate formalità, anche relativamente alla fase del pagamento.

L’ordinanza in commento ha affermato il suddetto principio di diritto, accogliendo il ricorso con rinvio al Tribunale, in persona di diverso magistrato.

In particolare, la Corte ha evidenziato che:

1) come affermato dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione, anche le prescrizioni presuntive non possono essere rilevate d’ufficio dal giudice. Inoltre l’eccezione deve essere specifica, non potendosi a tal fine estendere l’eccezione di prescrizione estintiva alla diversa ipotesi della prescrizione presuntiva;

2) il debitore, in questo caso lo Stato, anche se non è parte nel procedimento di liquidazione, potrebbe eccepire la prescrizione presuntiva nella successiva fase dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione, una volta che lo stesso sia portato a conoscenza del debitore per l’esecuzione;

3) l’istituto della prescrizione presuntiva è inapplicabile nei casi in cui il credito sia vantato nei confronti di un’amministrazione dello Stato e, più precisamente, nei confronti di un Ministero;

4) la presunzione di pagamento prevista dagli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c. non opera tutte le volte in cui il diritto per il quale si chiede il pagamento scaturisce da un contratto stipulato per iscritto. Infatti essa riguarda i soli rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento avviene solitamente senza dilazione, né rilascio di quietanza scritta;

5) nel caso di gratuito patrocinio, essendo il credito vantato nei confronti del Ministero sottoposto all’applicazione delle regole della contabilità pubblica di cui all’art. 55 del R.D. n. 2440/1923 e del regolamento di contabilità di cui al R.D. n. 827/1924, i pagamenti sono sottoposti ad un rigido formalismo, circostanza questa che di per se stessa escludere l’invocabilità della prescrizione presuntiva.

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