Troppo spesso negli atti e nei provvedimenti che si depositano in tribunale i termini “inammissibilità”, “improcedibilità” e “improponibilità” vengono usati in maniera imprecisa, come sinonimi, o addirittura in modo mescolato, come se indicandoli tutti insieme si andasse sul sicuro e non si perdesse niente, a parte la propria credibilità…
Certo il Legislatore utilizza queste parole in ambiti molto diversi. Si pensi ad esempio all’inammissibilità prevista dall’art. 283, co. 2, c.p.c., a proposito dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza; agli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c., che prevedono l’inammissibilità dell’appello; all’art. 495, co. 2, c.p.c. in tema di conversione del pignoramento. Oppure al codice civile, che in numerose disposizioni prevede la non ammissibilità di certe attività processuali, a volte disciplinandola in modo diretto (es. artt. 2721, co. 1, 2722, 2729, co. 2, 2738, co. 1, c.c.) e altre volte in modo indiretto (es. artt. 2725, 2726, 2728, co. 2, 2739 c.c.).
Per quanto riguarda l’improcedibilità, si può indicare l’art. 348 c.p.c. in materia di appello; l’art. 369 c.p.c. sull’improcedibilità del ricorso per cassazione; ovvero l’art. 445 bis, co. 2, c.p.c., che prevede alcune ipotesi di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Nel codice civile è possibile indicare l’art. 2545 quinquiesdecies, co. 3, che riguarda la procedibilità del ricorso per il controllo giudiziario delle società cooperative, ma anche all’art. 2, co. 1, della legge n. 241/1990 a proposito della domanda introduttiva del procedimento amministrativo.
L’improponibilità, invece, era prevista nell’ambito del processo del lavoro dall’art. 460 c.p.c. (ora abrogato), per il quale la domanda non poteva essere proposta, se non dopo aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Ma il termine compare ancora in numerose disposizioni di legge, come l’art. 13 del D.Lgs n. 101/2018, che modificando il D.Lgs. n. 196/2003 prevede che la proposizione del reclamo al garante rende improponibile l’ulteriore domanda all’autorità giudiziaria, o l’art. 55 del D.Lgs. n. 83/212, che ha novellato il D.Lgs. n. 89/2001 introducendo la regola secondo cui la notifica del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione determina l’improponibilità dell’opposizione e comporta acquiescenza da parte del ricorrente.
In questo contesto cercare di ricostruire le figure generali dell’inammissibilità, dell’improcedibilità e dell’improponibilità è sempre sembrato molto complesso, dato che gli elementi identificativi di ciascuna fattispecie sono davvero pochi e di difficile interpretazione.
Tuttavia, tenendo ben presenti le difficoltà e i limiti appena indicati, è mia sommessa opinione che sia comunque possibile trarre dal consolidato regime delle impugnazioni (l’unico dove inammissibilità e improcedibilità sono figure strutturate di invalidità) e dalle recentissime sentenze delle Sezioni Unite nn. 8240 e 8241 del 28 aprile 2020, alcuni principi di carattere generale, che devono senz’altro essere presi in considerazione quando si censura una richiesta contenuta in un atto processuale di parte:
1) L’inammissibilità si verifica quando la domanda manca di alcuno dei presupposti voluti dalla legge per la sua proposizione. Si tratta quindi di un vizio originario, che tuttavia non impedisce di proporre la domanda, ma al giudice di pronunciarsi sul merito.
2) L’improcedibilità si ha quando la parte non compie gli atti di impulso necessari per far proseguire il giudizio. L’esempio tipico è quello dell’appellante costituito, che non compare alla prima udienza e a quella successiva fissata dal giudice.
L’improcedibilità si distingue dunque dall’inammissibilità perché quest’ultima si riferisce a vizi che sono originari del procedimento, mentre l’improcedibilità riguarda vizi che si manifestano durante il corso del giudizio.
3) L’improponibilità è pure un vizio originario, che tuttavia ricorre laddove la domanda giudiziale non può essere introdotta per la mancanza di un requisito ritenuto dal legislatore costitutivo del diritto di agire. Il giudice in questo caso è tenuto a emettere una pronuncia di mero rito, con cui rigetta per ragioni procedimentali la domanda, la quale tuttavia può comunque produrre effetti sostanziali come l’interruzione della prescrizione.
È chiaro che tra le tre l’improponibilità è la più rara, nonché quella che può esistere solo se espressamente prevista dalla legge, in quanto va a incidere su diritti costituzionalmente garantiti, i quali possono essere limitati solo a seguito di un cd. bilanciamento di interessi.
Infine, si può osservare che l’inammissibilità e l’improcedibilità possono essere sanate prima che intervenga la pronuncia del giudice, mentre tale possibilità è preclusa nel caso dell’improponibilità.