Il decreto legge n. 19 del 02.03.2024, recante “ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha introdotto alcune significative modifiche al procedimento di pignoramento presso terzi.
Si tratta dell’ennesima riforma del codice di rito civile, che da qualche anno è oggetto di continui interventi da parte del Legislatore, costringendo gli operatori a costanti aggiornamenti. Sebbene questa attività possa essere mal vissuta da chi si concentra sui rischi di un’eventuale ignoranza, va evidenziato che costituisce anche l’unico modo per poter apprezzare e utilizzare le nuove opportunità difensive, o comunque lavorative, offerte nel nostro Paese.
Pertanto, all’esito dell’esame dell’art. 25 del D.L. n. 19/2024, che ha introdotto le nuove regole sul pignoramento presso terzi, si offre il seguente raggruppamento rappresentativo delle norme che compongono la riforma:
1) Nuovo contenuto dell’atto di pignoramento presso terzi (precisazione dei nuovi obblighi del terzo)
Si tratta della già famosa modifica dell’art. 546 c.p.c., il cui primo comma ora precisa che “dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro”.
Pertanto, non sarà più sufficiente affermare nell’atto che vengono pignorate le somme fino a concorrenza dell’importo precettato aumentato della metà, intimando al terzo di non disporre di tale importo, ma dal 02.03.2024 (e fino a quando il D.L. sarà in vigore) occorrerà indicare, con riferimento alle attività svolte dall’Ufficiale Giudiziario, la seguente dicitura:
ho pignorato
tutte le somme e/o cose a qualunque titolo trattenute o dovute dai terzi nei limiti consentiti dalla legge e ciò ai sensi dell’art. 546, co. 1, c.p.c., nei limiti dell’importo del credito precettato, aumentato di € 1.000,00 per i crediti fino a € 1.100,00, di € 1.600,00 per i crediti da € 1.100,01 a € 3.200,00 e della metà per i crediti superiori a € 3.200,00;
ho intimato
al terzo pignorato, ai sensi dell’art. 543, co. 2, c.p.c., di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice dell’esecuzione, avvertendo che in difetto verranno applicate le sanzioni previste dalla legge, e che, dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’art 543 c.p.c., il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato, aumentato di € 1.000,00 per i crediti fino a € 1.100,00, di € 1.600,00 per i crediti da € 1.100,01 a € 3.200,00 e della metà per i crediti superiori a € 3.200,00.
Si tratta quindi di evidenziare la qualità di custode attribuita al terzo pignorato, indicare le sanzioni e di precisare qual è l’importo di cui risponde riportando le tre ipotesi. Al fine di semplificare il lavoro del terzo e, comunque, per evitare errori o fraintendimenti, potrebbe essere opportuno effettuare anche il calcolo e indicare l’esatto importo delle somme pignorate di cui è custode.
L’eventuale omissione potrebbe comportare un’opposizione agli atti esecutivi, ma questa che sembrerebbe essere la risposta più immediata dell’ordinamento non potrà che essere oggetto di ulteriori riflessioni e approfondimenti. Inoltre, vale la pena osservare che alla definizione di custode del terzo, con ogni conseguenza che da ciò deriva in ordine agli eventuali profili di responsabilità, la legge aggiunge la previsione di specifiche sanzioni.
2) Velocizzazione delle procedure esecutive
La norma ha precisato il termine di efficacia del pignoramento, prevedendo con il nuovo art. 551 bis c.p.c. che venga meno dopo 10 anni dalla notifica al terzo. Tuttavia, il decreto legge prevede, altresì, la possibilità di depositare una dichiarazione di interesse 2 anni prima che scada il suddetto termine al fine di prolungare l’efficacia del pignoramento. La dichiarazione ha un contenuto necessario e deve essere notificata a tutte le parti e al terzo, dopodiché deve essere depositata nel fascicolo dell’esecuzione nel termine di 10 giorni dall’ultima notifica.
In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall’art. 546 c.p.c. dopo 6 mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento.
È importante segnalare che le disposizioni appena indicate si applicano anche se il processo esecutivo è sospeso.
Ma ancor più importante è precisare che il nuovo art. 551 bis c.p.c. trova applicazione anche alle procedure esecutive pendenti e che – secondo quanto indicato dal D.L. n. 19/2024 – i pignoramenti di crediti presso terzi pendenti da almeno 8 anni alla data di entrata in vigore della norma, perdono efficacia se il creditore procedente (o l’interventore) non procede alla notifica della dichiarazione di interesse entro 2 anni dall’entrata in vigore del D.L. n. 19/2024.
3) Efficienza del procedimento
All’art. 553 c.p.c. sono stati aggiunti alcuni periodi al fine di delimitare gli obblighi del terzo ed efficientare la richiesta di pagamento. In particolare, è previsto che “la notifica dell’ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall’articolo 169-septies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. L’obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione e della dichiarazione”.
È stato dunque regolato nel codice l’obbligo di comunicare al terzo non solo l’ordinanza di assegnazione, ma anche i dati necessari per consentirgli di effettuare celermente il pagamento. In particolare, il contenuto della dichiarazione è disciplinato dall’art. 169 septies delle disp. di att. del c.p.c., introdotto dal D.L. n. 19/2024, il quale prevede che sia indicato:
1) il numero di ruolo della procedura, l’indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;
2) l’importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;
3) l’identificativo del conto di pagamento ovvero l’indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento.
Inoltre, viene precisato che sussiste l’obbligo del terzo di pagare, ma non prima della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione contenente i suddetti dati, con la conseguenza che tale documento, completo di tutte le necessarie indicazioni, potrebbe ritenersi prodromico al sorgere dell’obbligo.
4) Riduzione della possibile inerzia del creditore
Ulteriori disposizioni riguardano gli interessi che maturano sui crediti assegnati, i quali non devono più essere conteggiati se l’ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro 90 giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla suddetta dichiarazione. Tuttavia, riprendono a decorrere dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.
I crediti già assegnati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 19/2024 cessano di produrre interessi se l’ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non è portata a conoscenza del terzo mediante notifica entro 90 giorni dalla medesima data di entrata in vigore del decreto legge, unitamente alla dichiarazione di cui all’art. 553 c.p.c. Tuttavia, gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.
Si precisa poi qual è il termine di efficacia dell’ordinanza di assegnazione, introducendo così un particolare regime per questo provvedimento, che lo differenzia dagli altri titoli esecutivi.
In particolare, l’ordinanza di assegnazione pronunciata entro il termine previsto dall’art. 551 bis, co. 1, c.p.c. (10 anni dalla notifica del pignoramento al terzo o dalla dichiarazione di interesse) diviene inefficace se non è notificata al terzo entro i 6 mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all’art. 551 bis c.p.c.
Se alla data di entrata in vigore del D.L. n. 19/2024, sono decorsi almeno 8 anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest’ultima ugualmente perde efficacia se non viene notificata nel termine di 2 anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, liberando il terzo dagli obblighi previsti dall’art. 546 c.p.c.
5) Informazioni da fornire alle parti e al terzo pignorato
Altra novità significativa è che la cancelleria dovrà provvedere a comunicare l’ordinanza di assegnazione anche ai terzi pignorati, trasmettendola a mezzo PEC. Pertanto, la comunicazione avverrà solo per quei terzi i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 3 bis, co. 4 quinqies, del codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).
Similmente, nel caso in cui il processo esecutivo si estingua ex art. 630 c.p.c., la cancelleria è ora tenuta a comunicare il provvedimento reso fuori udienza alle parti e ai terzi pignorati i cui indirizzi PEC risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale.
Mediante la modifica dell’art. 35 delle disp. di att. del c.p.c. è stato precisato, altresì, che il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice.
Questa breve e non esaustiva prima introduzione alle modifiche del pignoramento presso terzi si conclude ribadendo che le nuove regole sono state introdotte nel nostro ordinamento mediante un decreto legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 02.03.2024 n. 52. La norma è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ed è destinata ex art. 77 Cost. a perdere efficacia dopo 60 giorni, a meno che sia convertita in legge. Quest’ultima può senz’altro introdurre modifiche al testo, andando così a superare in tutto o in parte quanto indicato nel presente lavoro.
A ciò va aggiunto che la concreta applicazione delle norme potrebbe portare alla formazione di diverse prassi nei vari tribunali d’Italia che, ovviamente, non si è in grado di prevedere e che dovranno essere verificate nei singoli fori.
In ogni caso, per approfondimenti, correzioni e integrazioni, si rimanda al testo del decreto legge, consultabile al link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024;19